Dal 1° settembre 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni normative sul trasporto di leghe e miscele contenenti piombo, con significativi impatti sulla gestione logistica e documentale delle spedizioni.

Noi di Messaggerie del Garda, in quanto operatori specializzati nei trasporti ADR, siamo già pienamente conformi alla normativa e pronti a supportare i nostri clienti nella gestione delle spedizioni interessate da questo cambiamento.

Regolamento UE 2024/197 e obblighi normativi

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/197, molte leghe metalliche (come ottone, bronzo, materiali di scarto o fanghi contenenti piombo) saranno classificate come merci pericolose per l’ambiente e identificate con il codice UN 3077 secondo la normativa ADR. In base al diametro delle particelle e alla percentuale di piombo contenuto, scatteranno nuovi obblighi di classificazione, etichettatura, formazione e documentazione ADR.

Nuove norme per trasporto ADR

Quali sono gli impatti per le imprese?

Le aziende coinvolte dovranno:

  • Predisporre documentazione ADR obbligatoria.

  • Dotarsi di personale formato e patentato ADR.

  • Affidarsi a trasportatori autorizzati e specializzati.

  • Adeguare imballaggi, etichette e veicoli al trasporto di merci pericolose per l’ambiente.

Come possiamo supportarvi?

Il nostro team ADR mette a disposizione:

  • Consulenza normativa personalizzata.
  • Verifica delle soglie di classificazione per i materiali.
  • Gestione completa della documentazione ADR (formulario, etichette, DDT, schede di sicurezza).
  • Trasporto in sicurezza con mezzi e personale certificato.
  • Coordinamento con il vostro reparto HSE o consulente DGSA.

Entrata in vigore e raccomandazioni operative

Per agevolare il settore in questa fase di transizione, l’Italia ha proposto e ottenuto l’Accordo Multilaterale M366, una deroga temporanea valida fino al 31 agosto 2027.
L’accordo consente di trasportare determinate leghe in piombo in esenzione parziale dalla normativa ADR, purché vengano rispettate specifiche condizioni di imballaggio, etichettatura e documentazione.

Questo regime transitorio si applica solo tra gli Stati che hanno firmato l’accordo – tra cui Italia e Slovenia – e rappresenta un importante passo avanti per garantire continuità operativa nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per informazione o per pianificare un adeguamento preventivo delle vostre procedure logistiche, il nostro team ADR è a completa disposizione.