Il Decreto n. 182 del 2 dicembre 2025 ha aggiornato la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.

Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera, indicando l’interscambio come regola primaria e introducendo automatismi economici. L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale.

Ambito di applicazione della normativa

  • Rientrano nella disciplina i pallet standardizzati, riutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).

  • Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.

Nuovo decreto interscambio pallet

Obbligo di restituzione

Chi riceve la merce è obbligato a restituire:

  • lo stesso numero di pallet ricevuti
  • la stessa tipologia
  • qualità equivalente, se indicata nei documenti

Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.

Definizione delle responsabilità

Il vettore:

  • non ha obbligo di gestione dei pallet
  • non è responsabile della mancata restituzione
  • può solo richiederne la riconsegna

La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.

Valore economico del pallet

Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero.

La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.

Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni

L’interscambio resta l’obiettivo principale della norma. Nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:

  • data di emissione e numero progressivo
  • dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
  • tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet

In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.

Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni il buono pallet sarà valido esclusivamente il formato digitale.

Il nostro supporto strategico alle aziende

Il nuovo scenario introdotto dalla riforma impone alle aziende una transizione verso una gestione rigorosamente strutturata, caratterizzata da un’elevata precisione documentale e da una tracciabilità totale dei buoni pallet.

Noi di Messaggerie del Garda supportiamo clienti e partner nella corretta applicazione della normativa attraverso:

  • analisi dei flussi pallet
  • verifica delle responsabilità
  • supporto nella gestione dei buoni
  • riduzione del rischio economico
  • chiarimento delle procedure operative

FAQ operative

No. È obbligato a restituire pari numero e tipologia, salvo emissione di buono pallet.

No. Se è tecnicamente idoneo, rimane interscambiabile.

Devi emettere immediatamente il buono pallet completo di tutti i dati obbligatori.

No. La responsabilità è del ricevente.

Il beneficiario può chiedere subito il pagamento del valore di mercato.

Dopo 6 mesi dalla data di emissione del buono pallet.

No. I patti contrari alla normativa sono nulli.

Solo per 24 mesi. Poi sarà ammesso esclusivamente il formato digitale.

Dal sistema pallet di riferimento, con pubblicazione ufficiale periodica.