Dal 21 maggio 2025, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sui tempi di attesa per il carico e scarico merci previste dall’Articolo 4 del Decreto Legge 73.
Periodo di franchigia

Giugno 17, 2025
Dal 21 maggio 2025, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sui tempi di attesa per il carico e scarico merci previste dall’Articolo 4 del Decreto Legge 73.
Il periodo di franchigia per completare le operazioni di carico o scarico è di 90 minuti. Il conteggio parte dal momento dell’arrivo del veicolo presso il punto di carico/scarico e la franchigia si applica per ogni operazione.
Per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo oltre la franchigia, al vettore dovrà essere corrisposto un indennizzo minimo forfettario di 100 €.
Questo importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT.
L’indennizzo sarà dovuto anche nel caso in cui i tempi effettivi di carico o scarico superino quelli stabiliti nel contratto di trasporto, a condizione che tale superamento risulti documentato.
Il committente, il destinatario o qualsiasi altro soggetto della filiera del trasporto ha ora il dovere di fornire in anticipo al vettore indicazioni precise sul luogo, l’orario e le modalità di accesso ai punti di carico e scarico.
In caso di contestazione, il vettore potrà attestare l’orario di arrivo con i dati del proprio sistema satellitare o del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Il conducente avrà la possibilità di essere presente e visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sul veicolo.
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